Ai sensi dell’art. 1, cc. 125 ss. della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro, le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali, le imprese nonchè i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus dovranno pubblicare, entro il 28/02/2019 nei propri siti o portali digitali ,le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere»-  se il totale di questi superi 10.000 Euro – ricevuti da: 

a) pubbliche amministrazioni;

b) società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni

c) società in partecipazione pubblica;

d) soggetti di cui all’art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013 

L’obbligo di pubblicazione scatta qualora la somma degli importi corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2018, anche da diversi soggetti di cui sopra, superi i diecimila euro nell’anno di riferimento; detto limite va inteso in senso cumulativo, cioè va riferito al totale  dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. 

Si specifica inoltre che l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione. 

L’obbligo di informazione va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, cui gli stessi soggetti interessati sono tenuti nei  confronti  della  P.A.  che  ha  attribuito  l’ausilio  finanziario  o  strumentale. 

Le informazioni  da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi: 

a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 

b) denominazione del soggetto erogante; 

c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); 

d) data di incasso;   

e) causale. 

Tali elementi informativi devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico; in mancanza del sito internet,  l’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicità  e  di  trasparenza sarà possibile anche  attraverso  la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce. 

Infine si precisa che per le annualità successive andranno  pubblicate  le  somme effettivamente introitate  nell’anno  solare  precedente,  dal 1°  gennaio al  31  dicembre,  indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.